A partire dalla campagna vitivinicola 2009/20010 la nuova o.c.m del vino ha introdotto importanti novità circa la classificazione dei vini e le modalità di etichettatura. Preliminarmente occorre specificare che con o.c.m. si intendono le organizzazioni comuni di mercato incentrate sulla disciplina dei prezzi e divise per ciascun settore agronomico, così era fino al Reg. 1234/2007 che ha invece creato l’o.c.m. unico, oggi disciplinato dal Reg. 1308/2013 tuttavia ancora caratterizzato da una settorialità delle disposizioni.
L’o.c.m. del vino si è dunque occupato sia della disciplina della produzione delle uve che di quella della produzione e commercializzazione del vino. Innanzitutto circa la classificazione dei vini si impongono due nuove categorie:
Vini a denominazione di origine, ovvero vini con uno specifico legame con il territorio geografico
Vini senza denominazione di origine, ovvero vini senza legami con il territorio e senza indicazioni dei vitigni.
Le novità riguardano essenzialmente la prima categoria poiché si è passati dal sistema previgente nel quale vi era una netta distinzione per i vini a denominazione di origine tramite le sottocategorie dei D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. attualmente sostituite da due sottospecie ovvero D.O.P. (ex DOCG e DOC) e I.G.P. (ex IGT) non più così fortemente distinte, abbandonando le tradizionali formule in favore di altre riservate sinora a prodotti diversi dai vini.
I DOCG erano regolati da un disciplinare di produzione più rigoroso rispetto le DOC e con migliori caratteristiche qualitative, ma entrambe indicavano il vitigno, i metodi di vinificazione e le denominazioni di sottozona oggi confluiti nell’indicazione DOP che designa un prodotto che deve rispondere ai seguenti requisiti: a) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; b) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; c) la sua produzione avviene in detta zona geografica; d) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.
Gli IGT erano regolati dal disciplinare di produzione e indicavano il territorio di produzione di ampia dimensione, oggi confluite nell’ IGP indicazione che si riferisce ad una regione, ad un luogo determinato o, in casi eccezionali, ad un paese, che serve a designare un prodotto che possiede qualità attribuibili a tale origine geografica, le uve provengono almeno per l’85% esclusivamente da tale zona, la produzione avviene in detta zona geografica ed è ottenuto da viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra questa ed altre specie del genere Vitis.
Per quanto attiene ai vini senza denominazione di origine nessun cambiamento è stato introdotto, si tratta degli ex vini da tavola non disciplinati e per i quali si continua a non fare menzione del vitigno.
Per quanto attiene invece alle indicazioni nell’etichetta del vino si distinguono quelle obbligatorie dalle facoltative. Sono indicazioni obbligatorie: ° la denominazione merceologica legale ° la designazione della categoria di vino ° indicazione DOP o IGP (ovvero dei precedenti termini DOCG, DOC o IGT) ° titolo alcolometrico volumico ° indicazione della provenienza ° indicazione dell’imbottigliatore o importatore ° lotto ° presenza di allergeni ° indicazione quantità
Sono indicazioni facoltative: ° annata ° nome di una o più varietà di vino ° metodo produzione o invecchiamento.
Tali nuove norme sono state introdotte con gli obiettivi principali di aumentare la competitività dei produttori europei di vino salvaguardando le tradizioni della viticoltura europea e dei consumatori; confidando che i risultati delle prossime campagne vitivinicole possano dare frutti sempre più positivi e soprattutto confidando in una protezione dei marchi e in particolar modo del made in Italy sempre più rigorosa.
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